Art. 4

Il Consiglio di amministrazione

In vigore dal 24 mag 1966
I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste. Durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti consiglieri; a) nove elementi rappresentativi dei coltivatori diretti, cinque degli agricoltori, compresi i concedenti a mezzadria ed a colonia parziaria, e cinque dei lavoratori agricoli, mezzadri e coloni parziali, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su terne di persone indicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni di categoria più rappresentative; b) quattro presidenti di cooperative agricole aventi sede nel territorio di competenza dell'Ente; c) sei funzionari dello Stato designati, rispettivamente, dai Ministri per l'agricoltura e le foreste, per il tesoro, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per le finanze e per la sanità; d) gli ispettori compartimentali dell'agricoltura e quelli regionali delle foreste competenti per territorio; e) un funzionario della Cassa per il Mezzogiorno per gli Enti che operano nei territori indicati dall' della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, designato dal Presidente della Cassa per il Mezzogiorno; f) due presidenti di Consorzi di bonifica, i cui comprensori ricadano in tutto od in parte nei territori in cui opera l'Ente; g) quattro tecnici agricoli ed esperti particolarmente qualificati; h) due rappresentanti del personale dell'Ente eletti in separate assemblee del personale direttivo e del restante personale, convocate dall'Ente. Fanno, inoltre, parte dei Consigli di amministrazione: dell'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise, un rappresentante dell'Ente per l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania; dell'Etfas, un rappresentante dell'Ente autonomo dei Flumendosa; dell'Ente Maremma, un rappresentante dell'Ente Irrigazione della Val di Chiana e delle Valli Aretine contermini. Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste possono essere nominati fra i consiglieri di amministrazione non più di due vice-presidenti. Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per oltre tre adunanze consecutive, possono essere sostituiti. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti; in caso di parità, la maggioranza è determinata dal voto del presidente. Per l'Etfas, il presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione sono proposti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di intesa con il Presidente della Giunta regionale sarda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-02-14;257#art-4

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