Art. 3
Presidenza
In vigore dal 24 mag 1966
Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio dei Ministri.
Dura in carica quattro anni e può essere confermato.
Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e i Comitati esecutivi, ne attua le deliberazioni, provvede a dare esecuzione alle direttive impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, compie gli altri atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'Ente e sovraintende alla gestione dell'Ente stesso.
Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito da uno dei vice presidenti di cui al successivo . La sostituzione è disposta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-02-14;257#art-3