Art. 2
Organi dell'Ente
In vigore dal 24 mag 1966
Sono organi degli Enti:
il presidente;
il Consiglio di amministrazione;
i Comitati esecutivi;
il Collegio dei sindaci.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-02-14;257#art-2