Art. 5

Competenza del Consiglio

In vigore dal 24 mag 1966
Sono di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione, e debbono essere sottoposte all'approvazione ministeriale le delibere riguardanti: a) il regolamento di amministrazione e contabilità; b) il regolamento organico del personale dell'Ente; c) il bilancio di previsione e le variazioni che occorra portare ad esso, durante il corso dell'esercizio; d) il conto consuntivo, previa relazione del Collegio sindacale; e) le domande di concessione per l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche; f) gli atti e contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili; g) l'accensione e la cancellazione di ipoteche; h) lo stare e il resistere in giudizio e le transazioni; i) le convenzioni con istituti di credito, comprese quelle per stipulazione di mutui, operazioni di sconto e di cessione di annualità; l) la costituzione di società o di associazioni e la partecipazione ad esse; m) le domande di concessione di acqua; n) le accettazioni di eredità, di donazioni e di legati disposti a favore dell'Ente; o) l'eventuale istituzione di Commissioni consultive; p) i programmi per l'attuazione dei compiti indicati dall'art. 22 della legge 12 maggio 1950, n. 230, degli del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948 e dall' della legge 14 luglio 1965, n. 901; q) i piani e programmi di valorizzazione delle zone delimitate, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948; r) i piani e programmi di valorizzazione per specifici comprensori delle zone delimitate, anche se non collegati ai piani precedenti, ai sensi del secondo comma dell' della legge 14 luglio 1965, n. 901; s) i programmi per gli interventi, nei territori di competenza, in specifici settori produttivi, previsti dall'ultimo comma dell' della legge 14 luglio 1965, n. 901, indipendentemente dai piani di valorizzazione; t) i programmi per l'attuazione degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, nonché i programmi necessari per là realizzazione dei compiti specificatamente demandati agli Enti; u) le convenzioni con Enti pubblici operanti in agricoltura per l'affidamento di determinate attività, con l'indicazione dei relativi criteri e modalità, nonché le convenzioni con altri Enti, per l'assunzione di attività interessanti lo sviluppo. Il Consiglio delibera inoltre: sugli atti e contratti con cui si assumono spese per un importo superiore ai 20 milioni, restando sottoposti all'approvazione ministeriale quelli d'importo superiore ai 30 milioni; sugli altri affari interessanti l'attività dell'Ente ad esso sottoposti dal presidente. Gli atti di cui alle lettere a), b), c) e d) sono approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-02-14;257#art-5

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