Art. 5
Competenza del Consiglio
In vigore dal 24 mag 1966
Sono di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione, e debbono essere sottoposte all'approvazione ministeriale le delibere riguardanti:
a) il regolamento di amministrazione e contabilità;
b) il regolamento organico del personale dell'Ente;
c) il bilancio di previsione e le variazioni che occorra portare ad esso, durante il corso dell'esercizio;
d) il conto consuntivo, previa relazione del Collegio sindacale;
e) le domande di concessione per l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche;
f) gli atti e contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili;
g) l'accensione e la cancellazione di ipoteche;
h) lo stare e il resistere in giudizio e le transazioni;
i) le convenzioni con istituti di credito, comprese quelle per stipulazione di mutui, operazioni di sconto e di cessione di annualità;
l) la costituzione di società o di associazioni e la partecipazione ad esse;
m) le domande di concessione di acqua;
n) le accettazioni di eredità, di donazioni e di legati disposti a favore dell'Ente;
o) l'eventuale istituzione di Commissioni consultive;
p) i programmi per l'attuazione dei compiti indicati dall'art. 22 della legge 12 maggio 1950, n. 230, degli del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948 e dall' della legge 14 luglio 1965, n. 901;
q) i piani e programmi di valorizzazione delle zone delimitate, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948;
r) i piani e programmi di valorizzazione per specifici comprensori delle zone delimitate, anche se non collegati ai piani precedenti, ai sensi del secondo comma dell' della legge 14 luglio 1965, n. 901;
s) i programmi per gli interventi, nei territori di competenza, in specifici settori produttivi, previsti dall'ultimo comma dell' della legge 14 luglio 1965, n. 901, indipendentemente dai piani di valorizzazione;
t) i programmi per l'attuazione degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, nonché i programmi necessari per là realizzazione dei compiti specificatamente demandati agli Enti;
u) le convenzioni con Enti pubblici operanti in agricoltura per l'affidamento di determinate attività, con l'indicazione dei relativi criteri e modalità, nonché le convenzioni con altri Enti, per l'assunzione di attività interessanti lo sviluppo.
Il Consiglio delibera inoltre:
sugli atti e contratti con cui si assumono spese per un importo superiore ai 20 milioni, restando sottoposti all'approvazione ministeriale quelli d'importo superiore ai 30 milioni;
sugli altri affari interessanti l'attività dell'Ente ad esso sottoposti dal presidente.
Gli atti di cui alle lettere a), b), c) e d) sono approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-02-14;257#art-5