Convenzione professore e assistente per Psicologia dell'eta' evolutiva

Art. 10

In vigore dal 13 feb 1966
La presente convezione si intenderà decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'; b) se non vengano aumentati, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, il contributo di cui all' e la somma percentuale integrativa di cui all', al verificarsi delle condizioni previste dagli ; c) se non vengano aumentati, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, il contributo di cui all' e la somma percentuale integrativa di cui all', al verificarsi delle condizioni previste dagli ; d) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, i mezzi finanziari previsti per il mantenimento del posto di professore di ruolo e del posto di assistente ordinario; e) se non vengano integralmente adempiuti tutti gli obblighi previsti dall' della presente convenzione. In tutti e quattro i casi suddetti, il posto di professore di ruolo di Psicologia dell'età evolutiva e il posto di assistente ordinario si intenderanno senz'altro soppressi ed il titolare della cattedra medesima e del posto di assistente cesseranno immediatamente dal servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-04;1530#art-cpe-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo