Atto aggiuntivo convenzione professore Psicologia dell'eta' evolutiva
Art. 3
In vigore dal 13 feb 1966
Qualora in seguito a miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nell', l'E.N.P.I. si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio.
L'aumento del contributo suindicato avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-04;1530#art-aac-3