Atto aggiuntivo convenzione professore Psicologia dell'eta' evolutiva

Art. 1

In vigore dal 13 feb 1966
Atto aggiuntivo alla convenzione per l'istituzione di un posto di professore ti ruolo e d' un posto di assistente di ruolo per l'insegnamento di "Psicologia dell'età evolutiva" presso la Facoltà di magistero dell'Università di Roma. L'anno millenovecentosessantacinque il giorno ventuno del mese di gennaio in Roma, nel rettorato della Città universitaria, avanti a me dott. Francesco Ruggeri, direttore amministrativo dell'Università di Roma, delegato con decreto rettorale del 20 ottobre 1958 a redigere e ricevere gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'Università stessa ai sensi e per gli effetti. dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sono comparsi i signori: Papi prof. Giuseppe Ugo, nato a Capua e domiciliato a Roma, magnifico rettore dell'Università degli studi di Roma e legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato alla stipulazione del presente atto aggiuntivo con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 28 luglio 1964 (allegato A) che fa parte integrante del presente atto; Molinari dott. Osvaldo, nato a Frascati il 23 febbraio 1915, elettivamente domiciliato per la sua carica presso l'E.N.P.I., debitamente autorizzato alla stipulazione del presente atto aggiuntivo con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.I. nella seduta del 2 luglio 1964 (allegato B) che fa parte integrante del presente atto. Le parti contraenti, della cui identità personale io, ufficiale rogante sono certo, col mio consenso, rinunciano espressamente alla presenza dei testimoni. Premesso che l'Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni (E.N.P.I.) aveva, a suo tempo, espresso l'intendimento di istituire, mediante convenzione, un posto di professore di ruolo e un posto di assistente di ruolo da riservare all'insegnamento della "Psicologia dell'età evolutiva" presso la Facoltà di magistero dell'Università di Roma; che, detta iniziativa, fu realizzata in data 28 dicembre 1963, mediante la stipulazione e la firma della relativa convenzione; che, con circolare n. 2109 in data 11 marzo 1964, il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con quello del tesoro, ha ravvisato la necessità, in seguito alla concessione di miglioramenti economici, di aumentare i costi medi annui dei posti di professore di ruolo e di assistente universitari, rispettivamente, a L. 4.600.000 e a L. 2.600.000 più il relativo 20% occorrente per il trattamento di quiescenza e di previdenza; che il Ministero del tesoro, in sede di esame della convenzione stipulata il 28 dicembre 1963, ha fatto osservare, nello scorso mese di aprile, al Ministero della pubblica istruzione sia il mancato adeguamento, nella convenzione stessa, dei contributi all'attuale costo medio dei professori e degli assistenti universitari, sia la necessità che detto costo medio, nel caso di miglioramenti economici, debba essere rideterminato in base al nuovo costo medio e non debba, invece, essere aumentato del costo effettivo dei miglioramenti concessi soltanto quando si sia superato il costo medio indicato nella convenzione; che il Ministero del tesoro e quello della pubblica istruzione hanno invitato l'Università di Roma a promuovere la stipulazione di un atto aggiuntivo alla convenzione firmata il 28 dicembre 1963, in modo da modificare, nel senso sopradetto; la convenzione medesima; che l'E.N.P.I. ha dichiarato di accettare quanto prospettato dai due Dicasteri suddetti, come risulta dal verbale del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso in data 2 luglio 1954; che il Consiglio di amministrazione di questa Università, nell'adunanza del 28 luglio 1964, ha esaminato ed approvato il testo del presente atto aggiuntivo alla convenzione del 28 dicembre 1963; tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue: . Fermi restando tutti i patti e le clausole contenenti nella convenzione stipulata il 28 dicembre 1963, ufficiale rogante il dott. Francesco Ruggeri, direttore amministrativo dell'Università di Roma, gli della convenzione stessa sono così modificati:
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-04;1530#art-aac-1

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