Convenzione professore e assistente per Psicologia dell'eta' evolutiva

Art. 8

In vigore dal 13 feb 1966
L'E.N.P.I.- si impegna, ancora, per assicurare il funzionamento della cattedra di Psicologia dell'età evolutiva e per tutta la durata della convenzione, ad erogare una somma annua di lire 400.000 quale dotazione per il funzionamento della cattedra ed a versare detta somma all'Università di Roma in unica soluzione, all'inizio di ciascun anno accademico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-04;1530#art-cpe-8

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