Convenzione professore e assistente per Psicologia dell'eta' evolutiva

Art. 7

In vigore dal 13 feb 1966
L'E.N.P.I. si obbliga a versare all'Università di Roma oltre a quanto indicato "gli articoli precedenti una ulteriore somma annua di L. 360.009 (trecentosessantamila), pari al 20% del contributo di L. 1.800.000 per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento di quiescenza e previdenza che possa spettare all'assistente ordinario di cui trattasi per tutto il periodo della durata della convenzione stessa. Il predetto Ente si obbliga inoltre a corrispondere la suddetta percentuale del 20% anche sul nuovo maggiore contributo che l'Ente stesso è obbligato a versare all'Università di Roma a norma dell' della presente convenzione, in seguito ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore degli assistenti ordinari. La decorrenza dell'aumento dei contributi suindicati, avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-04;1530#art-cpe-7

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