Convenzione professore e assistente per Psicologia dell'eta' evolutiva
Art. 4
In vigore dal 13 feb 1966
L'E.N.P.I. si obbliga a versare inoltre, all'Università di Roma oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, una ulteriori somma annua di. L. 760.000 pari al 20% del contributo di. lire 3.800.000 per costituire uno speciale, fondo per provvedere al l'eventuale trattamento di quiescenza e previdenza che possa spettare al titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi per tutto il periodo di durata della convenzione stessa.
Il predetto Ente si obbliga, inoltre, a corrispondere la sud detta percentuale del 20% anche sul nuovo maggiore contributo che l'Ente stesso è obbligato a versare all'Università di Roma, a norma dell'art; 3 della presente convenzione, in seguito ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere di sposti a favore dei professori universitari.
La decorrenza dell'aumento della predetta somma dovrà essere fissata nella stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-04;1530#art-cpe-4