Convenzione professore e assistente per Psicologia dell'eta' evolutiva

Art. 3

In vigore dal 13 feb 1966
Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, carovita o indennità di legge) del professore titolare della cattedra di cui all' dovesse superare il contributo di cui all', l'E.N.P.I si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto. L'aumento del contributo decorrerà dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento avrà superato la spesa annua di lire 3.800.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-04;1530#art-cpe-3

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