Convenzione professore e assistente per Psicologia dell'eta' evolutiva
Art. 1
In vigore dal 13 feb 1966
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente di ruolo per l'insegnamento di "Psicologia dell'età evolutiva" presso la Facoltà di magistero dell'Università di Roma.
L'anno millenovecentosessantatre il giorno ventotto del mese di dicembre in Roma, nel rettorato della Città universitaria, avanti a me dott. Francesco Ruggeri, direttore amministrativo dell'Università di Roma, delegato con decreto rettorale del 20 ottobre 1958 a redigere e ricevere gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'Università stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sono comparsi i signori:
Papi prof. Giuseppe Ugo, nato a Capua e domiciliato a Roma, magnifico rettore dell'Università degli studi di Roma e legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 17 dicembre 1963 (allegata A) che fa parte integrante del presente atto;
Molinari dott. Osvaldo, nato a Frascati il 23 febbraio 1915, elettivamente domiciliato per la sua carica presso l'E.N.P.I., debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.I. nella seduta del 13 febbraio 1963 (allegato B) che fa parte integrante del presente atto.
Le parti contraenti, della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono certo, col mio consenso, rinunciano espressamente alla presenza dei testimoni.
Premesso
che l'E.N.P.I.:
Considerato che uno degli scopi da esso perseguiti è quello di assumere iniziative di carattere sociale; e, particolarmente, quelle tendenti alla istituzione di servizi specializzati per l'orientamento professionale;
Tenuto presente che tale scopo può essere raggiunto attraverso la formazione di personale specializzato per l'orientamento professionale, mediante istituzioni di cattedre e di scuole di perfezionamento o di specializzazione;
Considerato che lo studio della Psicologia dell'età evolutiva ha lo scopo fondamentale di studiare e valorizzare i metodi per lo sviluppo e l'affermazione degli studi della psicologia scientifica; che, a tal fine, l'E.N.P.I. ha espresso mediante deliberazioni del Consiglio di amministrazione (sedute del 18 luglio 1962 e 13 febbraio 1963, allegati C e 8) la determinazione di istituire mediante convenzione, presso l'Università di Roma:
a) un posto di professore di ruolo da riservare all'insegnamento della Psicologia dell'età evolutiva;
b) un posto di assistente ordinario da assegnare all'insegnamento stesso;
ed ha dichiarato di voler assumere a proprio carico la spesa per il mantenimento dei posti di ruolo di cui sopra;
che la Facoltà di magistero, presso la quale l'insegnamento viene impartito, ha riconosciuto nella seduta del 3 novembre 1962, come pienamente corrispondente all'interesse degli studi l'istituzione del posto di professore di ruolo suddetto;
che il Consiglio di amministrazione dell'Università di Roma, nella seduta del 17 dicembre 1963 ha esaminato ed approvato, nell'ambito della sua competenza, le proposte formulate in merito alla istituzione di un posto di professore di ruolo e d un posto di assistente di ruolo per il predetto insegnamento ed ha autorizzato il rettore alla stipulazione della presente convenzione;
tutto ciopremesso si conviene e si stipula quanto segue:
.
Presso l'Università degli studi di Roma è istituito, in aggiunta al posto di ruolo assegnato alla Facoltà di magistero e con le norme dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di ruolo riservato all'insegnamento della Psicologia dell'età evolutiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-04;1530#art-cpe-1