Convenzione professore e assistente per Psicologia dell'eta' evolutiva

Art. 9

In vigore dal 13 feb 1966
L'Università di Roma si obbliga, in esecuzione delle deliberazioni sopra citate, a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di Psicologia dell'età evolutiva, nonché quelli per il posto di assistente ordinario, compresi i relativi oneri fiscali, nonché l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore e dell'assistente dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro. L'Università verserà, altresì, annualmente allo Stato, con l'esonero di ogni altro obbligo e responsabilità, una somma in misura pari al 20% del contributo di L. 3.800.000 prevista dal primo comma del precedente o del nuovo maggiore contributo di cui al secondo comma dello stesso , nonché una somma pari al 20% del contributo di L. 1.800.000 prevista dal primo comma e del nuovo maggiore contributo di cui al secondo comma dello stesso . Detto versamento sarà fatto in conto entrate del Tesoro, al capitolo e all'articolo che verranno istituiti dal Ministero del tesoro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-04;1530#art-cpe-9

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