Atto aggiuntivo convenzione professore Psicologia dell'eta' evolutiva

Art. 4

In vigore dal 13 feb 1966
L'E.N.P.I. si obbliga a versare, inoltre, all'Università di Roma, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, una ulteriore somma annua di L. 920.000 pari al 20°% del contributo annuo di L. 4.600.000 per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare della cattedra di Psicologia dell'età evolutiva nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al,verificarsi di una delle condizioni previste dall' della convenzione, nonché per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria. Il predetto Ente si obbliga, inoltre, a corrispondere la suddetta percentuale del 20% anche sul nuovo maggiore contributo che l'Ente stesso è obbligato a versare all'Università di Roma, a norma dell' del presente atto aggiuntivo, in seguito ad eventuali futuri miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato a favore dei professori universitari. Nel caso siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza a favore dei professori universitari, l'E.N.P.I. si impegna, altresì, ad adeguare, proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nel presente articolo. L'onere dei contributi sopraindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui all' dei presente atto aggiuntivo o dalla data in cui verranno disposti i provvedimenti di cui al comma secondo del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-04;1530#art-aac-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo