Atto aggiuntivo convenzione professore Psicologia dell'eta' evolutiva
Art. 9
In vigore dal 13 feb 1966
L'Università si obbliga a versare allo Stato, per quanto contenuto nei precedenti articoli, l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di professore di ruolo ed al titolare del posto di assistente di ruolo di Psicologia dell'età evolutiva.
L'Università di Roma verserà altresì annualmente alo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dai precedenti per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni di cui al comma secondo degli stessi articoli.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-04;1530#art-aac-9