Art. 2
In vigore dal 13 feb 1966
Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Psicologia dell'età evolutiva" in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di magistero dell'Università di Roma nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni; e, ai sensi dell' (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario riservato alla cattedra medesima, in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla predetta Facoltà in base al citato decreto legislativo n. 1172.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-04;1530#art-rd-2