Atto aggiuntivo convenzione professore Psicologia dell'eta' evolutiva
Art. 5
In vigore dal 13 feb 1966
L'E.N.P.I. si obbliga a versare all'Università degli studi di Roma all'inizio di ogni anno accademico, per il mantenimento del posto di assistente di ruolo di cui alle premesse a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, un contributo annuo di L. 2.600.000 pari all'ammontare della spesa media prevista per un posto di assistente ordinario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-04;1530#art-aac-5