Convenzione professore e assistente per Psicologia dell'eta' evolutiva
Art. 10
10 / 21In vigore dal 13 feb 1966
La presente convezione si intenderà decaduta:
a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all';
b) se non vengano aumentati, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, il contributo di cui all' e la somma percentuale integrativa di cui all', al verificarsi delle condizioni previste dagli ;
c) se non vengano aumentati, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, il contributo di cui all' e la somma percentuale integrativa di cui all', al verificarsi delle condizioni previste dagli ;
d) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, i mezzi finanziari previsti per il mantenimento del posto di professore di ruolo e del posto di assistente ordinario;
e) se non vengano integralmente adempiuti tutti gli obblighi previsti dall' della presente convenzione.
In tutti e quattro i casi suddetti, il posto di professore di ruolo di Psicologia dell'età evolutiva e il posto di assistente ordinario si intenderanno senz'altro soppressi ed il titolare della cattedra medesima e del posto di assistente cesseranno immediatamente dal servizio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-08-04;1530#art-cpe-10