Capo III
Art. 228
In vigore dal 28 ott 1965
Avverso il provvedimento del Comitato esecutivo di cui all'articolo precedente è ammesso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, ricorso da Ministero dal lavoro e della previdenza sociale, che decide in via definitiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-228