Capo III

Art. 225

In vigore dal 28 ott 1965
Nel caso in cui il titolare della rendita riscattata ai sensi dell' sia colpito da un nuovo infortunio in agricoltura, indennizzabile con rendita di inabilità permanente ai sensi del presente titolo, l'importo della nuova rendita complessivamente dovuta, da liquidarsi a norma dell', è decurtato dell'importo corrispondente alla rendita già riscattata. Qualora l'infortunato venga a morte dopo il riscatto in capitale della rendita, spetta ugualmente ai superstiti la rendita, a norma dell', quando sia provato che la morte sia avvenuta in conseguenza dell'infortunio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-225

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