Capo III
Art. 224
In vigore dal 28 ott 1965
Il riscatto dell'intera rendita liquidata ai sensi dell' può essere concesso solo quando i postumi delle lesioni riportate possono ritenersi immodificabili.
Qualora, invece, i postumi delle lesioni riportate sia no suscettibili di modificazioni, la rendita può essere riscattata in misura non superiore alla metà.
L'eventuale differenza dovuta in rapporto all'entità dei postumi accertati nell'ultimo giudizio di revisione può essere corrisposto, semprechè permangano le condizioni richieste dall'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-224