Capo III

Art. 226

In vigore dal 28 ott 1965
A garanzia dell'utilizzazione del capitale riscattato ai sensi dell', per i fini stabiliti dalla legge, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 6 autorizzato: a) ad intervenire nei contratti di acquisto dei beni mobili ed immobili per i quali ultimi deve essere stabilito che non possono essere Alienati o ipotecati, sotto pena di nullità, prima che siano trascorsi dieci anni dalla costituzione della rendita o almeno cinque anni dalla data di riscatto. Le spese per la stipulazione degli atti di Compravendita e conseguenziali sono a carico dell'infortunato acquirente; b) ad eseguire, per le opere di costruzione, ricostruzione e riparazione di cui all', il versamento del capitale di riscatto in base agli stati di avanzamento approvati dal proprio ufficio tecnico; c) a corrispondere direttamente ai venditore, nell'acquisto delle macchine agricole, il relativo prezzo; d) a richiedere tutte quelle altre garanzie che ritenesse idonee al raggiungimento degli scopi voluti dalla legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-226

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