Capo III

Art. 227

In vigore dal 28 ott 1965
Sulle domande di riscatto previste all', decide il Comitato esecutivo dell'Istituto assicuratore il quale, sentito il Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, deve pronunciari entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-227

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo