Capo III

Art. 229

In vigore dal 28 ott 1965
L'infortunato, anche dopo il conseguimento del riscatto, di cui all', sia totale, sia parziale, conserva il diritto alle prestazioni mediche chirurgiche e proteiche, ivi comprese quelle ai grandi invalidi dal lavoro, in quanto spettino, ed eventualmente il diritto alla revisione ai termini di legge, nei limiti e con le modalità stabilite dalle Vigenti disposizioni legislative.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-229

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