Art. 229
Capo III

Art. 229

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In vigore dal 28 ott 1965
L'infortunato, anche dopo il conseguimento del riscatto, di cui all', sia totale, sia parziale, conserva il diritto alle prestazioni mediche chirurgiche e proteiche, ivi comprese quelle ai grandi invalidi dal lavoro, in quanto spettino, ed eventualmente il diritto alla revisione ai termini di legge, nei limiti e con le modalità stabilite dalle Vigenti disposizioni legislative.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-229