Capo III

Art. 231

In vigore dal 28 ott 1965
Le indennità per i casi di morte derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura sono liquidate in rendita sulla base delle retribuzioni indicate nell' ed in conformità delle disposizioni del titolo primo. A decorrere dal 1 luglio 1965 le rendite di cui al comma precedente, in corso di godimento a tale data, sono ragguagliate al cento per cento della retribuzione annua convenzionale di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-231

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