Capo III

Art. 236

In vigore dal 28 ott 1965
Nei casi di infortunio sul lavoro in agricoltura l'istituto assicuratore è tenuto ad erogare Le medesime prestazioni sanitarie previste per gli infortuni sul lavoro nell'industria secondo le disposizioni contenute negli e seguenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-236

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