Capo III
Art. 235
In vigore dal 12 apr 1968
Con decorrenza dal 1 luglio 1967 agli invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura, già indennizzati in capitale ai sensi dell' del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, o in rendita vitalizia costituita a norma dell' del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per la esecuzione del predetto decreto luogotenenziale, con grado di inabilità non inferiore al 50 per cento, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:
con grado di inabilità dal cinquanta al cinquantanove per cento, lire diecimila;
con grado di inabilità dal sessanta al settantanove per cento, lire tredicimila;
con grado di inabilità dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire ventiseimila;
con grado di inabilità dal novanta al cento per cento, lire trentaseimila;
con grado di inabilità cento per cento, nei casi nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, a norma dell', lire trentaseimila più lire trentamila quale assegno per detta assistenza personale continuativa.
Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto, anche sotto diversa denominazione, dall'istituto assicuratore.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-235