Capo V
Art. 111
In vigore dal 28 ott 1965
Il procedimento contenzioso non può essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche prescritte dal presente titolo per la liquidazione amministrativa delle indennità.
La prescrizione prevista dall' del presente decreto rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità.
Tale liquidazione, peraltro, deve essere esaurita, nel termine di centocinquanta giorni, per il procedimento previsto dall', e di duecentodieci, per quello indicato nell'. Trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha facoltà di proporre l'azione giudiziaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-111