Capo V

Art. 114

In vigore dal 28 ott 1965
È nullo qualsiasi patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità o a diminuirne la misura stabilita nel presente titolo. Le transazioni concernenti il diritto all'indennità alla misura di essa, non sono valide senza l'omologazione del Tribunale del luogo dove si e effettuata la transazione stessa. All'omologazione il Tribunale provvede in camera di consiglio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-114

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