Capo V

Art. 117

In vigore dal 28 ott 1965
Per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea, quando non ricorra l'applicazione del successivo , la retribuzione da assumere come base è uguale alla retribuzione giornaliera che si ottiene col procedimento di cui al secondo comma dell', calcolando, però, il guadagno medio orario degli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti quello dell'infortunio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-117

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