Capo V
Art. 117
In vigore dal 28 ott 1965
Per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea, quando non ricorra l'applicazione del successivo , la retribuzione da assumere come base è uguale alla retribuzione giornaliera che si ottiene col procedimento di cui al secondo comma dell', calcolando, però, il guadagno medio orario degli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti quello dell'infortunio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-117