Capo V
Art. 115
In vigore dal 28 ott 1965
Agli effetti della determinazione della misura, dell'indennità per inabilità temporanea, della rendita e per inabilità permanente e della rendita ai superstiti la retribuzione da prendersi per base è accertata a norma degli articoli da 116 a 120 del presente decreto e dello o, per la navigazione marittima e la pesca marittima, degli .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-115