Capo V
Art. 113
In vigore dal 28 ott 1965
Ai fini dell'applicazione degli del Codice di procedura civile nelle controversie riguardanti la liquidazione dell'indennità, il giudice può anche tener conto della misura dell'indennità assegnata in confronto di quella richiesta dall'infortunato e di quella offerta dall'Istituto assicuratore.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-113