Capo V

Art. 109

In vigore dal 28 ott 1965
Sono nulle le obbligazioni contratte per remunerazione di intermediari che abbiano preso interesse alla liquidazione ed al pagamento delle indennità fissate dal presente titolo. Sono puniti con l'ammenda fino a lire quarantamila: a) gli intermediari che, a scopo di lucro, abbiano offerto agli assicurati ed ai loro aventi diritto l'opera loro o di altri per gli scopi indicati nel comma precedente; b) coloro che, per ragione del loro ufficio, avendo notizia degli infortuni avvenuti, ne abbiano informate intermediari per metterli in grado di offrire l'opera loro o di altri, come previsto alla lettera a).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-109

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