Capo V

Art. 105

In vigore dal 28 ott 1965
Nel Caso in cui l'infortunio abbia causato la morte, i superstiti ai sensi dell' debbono presentare all'istituto assicuratore gli atti e i documenti comprovanti il loro diritto. L'Istituto assicuratore, accertata l'indennizzabilità del caso ai termini del presente titolo, provvede alla liquidazione delle rendite di cui allo stesso . Le rendite ai superstiti decorrono dal giorno successivo a quello della morte. In caso di opposizione al rifiuto di corrispondere la rendita o qualora sorga contestazione sulla misura di essa, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-105

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