Capo V
Art. 100
In vigore dal 28 ott 1965
Ricevuta la denuncia dell'infortunio col certificato medico attestante che l'assicurato non è in grado di recarsi al lavoro, l'Istituto assicuratore, accertata la indennizzabilità dell'infortunio ai sensi del presente titolo, provvede affinché, entro il più breve termine, e in ogni caso non oltre il ventesimo giorno da quelli) dell'infortunio, sia pagata all'infortunato l'indennità per inabilità temporanea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-100