Capo V
Art. 96
In vigore dal 28 ott 1965
Se nel Comune o nella Provincia esistono medici o stabilimenti di cura preventivamente designati dallo Istituto assicuratore, e l'infortunato, tempestivamente avvertito, si avvale di altro medico o stabilimento di cura, le spese relative sono a carico dell'infortunato salvo quanto dispone il secondo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-96