Capo V
Art. 99
In vigore dal 28 ott 1965
Contro il rifiuto dell'assistenza sanitaria da parte dell'istituto assicuratore e contro i provvedimenti dell'istituto stesso circa la natura ed i limiti delle prestazioni di carattere sanitario a favore dell'infortunato, quando, ai termini del presente titolo, non si debba costituire il collegio arbitrale previsto dall', è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-99