Capo V
Art. 92
In vigore dal 28 ott 1965
L'Istituto assicuratore provvede ai servizi per la prestazione dei soccorsi di urgenza a mezzo di propri ambulatori o anche mediante accordi con enti o sanitari locali.
Qualora l'istituto non possa provvedere, provvede il datore di lavoro con propri mezzi e l'Istituto stesso gli rimborsa la spesa che avrebbe sostenuto se avesse direttamente prestato i soccorsi di urgenza.
Il datore di lavoro è tenuto in ogni caso a provvedere al
trasporto dell'infortunato, rimanendo a suo carico le relative spese.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di tenere esposto in luogo e in
modo visibile un cartello indicante i medici e gli stabilimenti di cura designati dall'Istituto assicuratore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-92