Capo V

Art. 120

In vigore dal 28 ott 1965
Se la retribuzione effettivamente corrisposta all'infortunato è superiore a quella risultante dalle registrazioni prescritte dall', l'Istituto assicuratore è tenuto a corrispondere le indennità secondo la retribuzione effettiva, salvo le sanzioni stabilite dall'. L'Istituto stesso è inoltre tenuto a corrispondere un'indennità supplementare qualora venisse accertato, in sede giudiziale o in altri modi previsti dalle norme vigenti, che la retribuzione presa a base della liquidazione è inferiore a quella dovuta secondo legge salvo anche in questo caso, le sanzioni stabilite dall'. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai casi previsti dall'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-120

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