Capo V

Art. 122

In vigore dal 10 feb 1994
Quando la morte sopraggiunge in conseguenza dello infortunio dopo la liquidazione della rendita di inabilità permanente, la domanda per ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti nell' deve essere proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data della morte.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza del 24 gennaio-3 febbraio 1994 n. 14 ( in G.U. 1a s.s. 09.02.1994 n. 7) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 122 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui non prevede che l'Istituto assicuratore, nel caso di decesso dell'assicurato, debba avvertire i superstiti della loro facolta' di proporre domanda per la rendita nella misura e nei modi previsti dall'art. 85 nel termine decadenziale di novanta giorni decorrenti dalla data dell'avvenuta comunicazione."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-122

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