Capo VI

Art. 126

In vigore dal 28 ott 1965
L'assicurazione secondo il presente titolo è esercitata, anche con forme di assistenza e di servizio sociale, dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, salvo quanto dispone l'articolo seguente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-126

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