Capo VI
Art. 129
In vigore dal 28 ott 1965
Le Casse di cui al n. 1) dell' sono poste sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e si applicano ad esse le disposizioni dell' del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Gli statuti delle Casse predette sono approvati con decreto del.
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale, di concerto con quelli per il tesoro e per la marina mercantile, sentito il Consiglio di Stato.
Le Casse rimettono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale i propri bilanci, le relazioni dei sindaci e tutte le notizie statistiche che siano ad esse richieste da detto Ministero.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-129