Capo IV
Art. 13
In vigore dal 26 feb 1988
La denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, la denuncia degli infortuni e tutte le comunicazioni all'Istituto assicuratore debbono essere fatte nella sede circoscrizionale dell'Istituto assicuratore nella quale si svolgono i lavori, salvo una diversa sede stabilita dall'Istituto medesimo, e sui moduli dallo stesso predisposti.
COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 26 GENNAIO 1988, IN GU 11/02/1988, N. 34.
COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 26 GENNAIO 1988, IN GU 11/02/1988, N. 34.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-13