Capo IV

Art. 18

In vigore dal 28 ott 1965
Ai fini dell'applicazione del presente titolo i Comuni debbono trasmettere mensilmente all'Istituto nazionale per l'asicurazione contro gli infortuni sul lavoro l'elenco delle licenze e delle concessioni rilasciate. Analoga comunicazione debbono fare all'Istituto predetto le Camere di commercio, industria e agricoltura per le ditte industriali commerciali e artigiane ed in genere per le aziende che iniziano la loro attività nella rispettiva circoscrizione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-18

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