Capo IV

Art. 14

In vigore dal 28 ott 1965
Il datore di lavoro, quando non sovraintende personalmente alla gestione, è obbligato a denunciare al istituto assicuratore le generalità della persona che lo rappresenta a tutti gli effetti del presente titolo e le eventuali variazioni della persona stessa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-14

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