Art. 14
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-14
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La disposizione impone un obbligo preciso a carico del datore di lavoro che non si occupa personalmente della gestione della propria attività. In questo caso, egli deve comunicare all'istituto assicuratore i dati anagrafici e identificativi della persona delegata a rappresentarlo a tutti gli effetti previsti dalla disciplina. Lo stesso obbligo di comunicazione sussiste anche per ogni eventuale variazione o sostituzione di tale rappresentante.
La norma mira a garantire che l'istituto assicuratore conosca con certezza chi rappresenta il datore di lavoro nella gestione aziendale quando questi non la esercita direttamente.
Si applica ai datori di lavoro che non sovraintendono personalmente alla gestione e ai loro rappresentanti designati.
Un imprenditore affida la gestione della propria azienda a un direttore generale invece di occuparsene di persona. L'imprenditore è quindi tenuto a comunicare le generalità del direttore all'istituto assicuratore e ad aggiornare la comunicazione qualora nomini un nuovo direttore.
Obbligo per il datore di lavoro di denunciare all'istituto assicuratore le generalità del proprio rappresentante e le eventuali variazioni; nessuna sanzione specifica è menzionata nel testo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.