Capo VI
Art. 130
In vigore dal 28 ott 1965
Gli impiegati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono equiparati ai dipendenti dello Stato agli effetti del trattamento tributario e delle disposizioni relative alla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-130