Art. 130
Capo VI

Art. 130

206 / 296
In vigore dal 28 ott 1965
Gli impiegati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono equiparati ai dipendenti dello Stato agli effetti del trattamento tributario e delle disposizioni relative alla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-130