Capo V
Art. 125
In vigore dal 28 ott 1965
Le indennità dell'assicurazione assorbono e sostituiscono, fino alla concorrenza del loro ammontare, gli assegni e le indennità che debbono per legge o per contratti collettivi o per accordi economici essere direttamente corrisposte, o sono di fatto corrisposte, dal datore di lavoro al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale, salvo i casi in cui, in virtù di contratti collettivi o di accordi economici, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere direttamente ai propri dipendenti un supplemento di indennità sino alla copertura dell'intera retribuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-125