Capo V
Art. 124
In vigore dal 6 feb 1976
Con decorrenza dal 1 luglio 1967 agli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria già indennizzati in capitale, ai sensi della legge 31 gennaio 1904, n. 51, del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928, o titolari di rendita vitalizia con grado di inabilità non inferiore al 50 per cento, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:
con grado di inabilità dal cinquanta al cinquantanove per cento, lire dodicimila;
con grado di inabilità dal sessanta al settantanove per cento, lire sedicimila;
con grado di inabilità dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire trentaduemila;
con grado di inabilità dal novanta al cento per cento, lire cinquantamila;
con grado di inabilità cento per cento, nei casi nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, a norma dell', lire cinquantamila, più lire trentacinquemila quale assegno per detta assistenza personale continuativa.
Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto, anche sotto diversa denominazione dall'istituto assicuratore.
Note all'articolo
- La L. 27 dicembre 1975, n. 780 ha disposto (con l'art. 8) che "Gli importi degli assegni continuativi mensili di cui all'articolo 124 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono fissati con decorrenza 1 luglio 1975 nelle seguenti misure: con grado di inabilita' dal 50 al 59% L. 25.000 con grado di inabilita' dal 60 al 79%" 35.000 con grado di inabilita' dall'80 all'89%" 65.000 con grado di inabilita' dal 90 al 100%" 100.000 Gli importi degli assegni continuativi mensili di cui all'articolo 235 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono fissati con decorrenza 1 luglio 1975 nelle seguenti misure: con grado di inabilita' dal 50 al 59% L. 25.000 con grado di inabilita' dal 60 al 79%" 35.000 con grado di inabilita' dall'80 all'89%" 60.000 con grado di inabilita' dal 90 al 100%" 85.000. A decorrere dal 1 luglio 1977 gli importi degli assegni di cui ai commi precedenti saranno rivalutati nella stessa misura percentuale con cui saranno rivalutate le rendite da infortunio e malattia professionale. Gli assegni per assistenza personale continuativa previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 12 marzo 1968, n. 235, sono corrisposti nella misura prevista dagli articoli 76 e 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-124